Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sul ricorso presentato dalla Associazione Movimento Consumatori APS nei confronti di Avis Budget Italia s.p.a.,
2. inibisce ad Avis Budget Italia S.p.A. la predisposizione, l'inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo, nei rapporti con i consumatori, delle clausole di cui al punto 1), nonché di clausole aventi contenuto ed effetti identici o sostanzialmente equivalenti;
4. condanna Avis Budget Italia S.p.A. alla pubblicazione, per una sola volta, sui quotidiani a diffusione nazionale Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera, con caratteri doppi rispetto al normale, del seguente estratto: “Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza pronunciata nel procedimento n. 3486/2023 R.G., ha accertato la vessatorietà di clausole utilizzate da Avis Budget Italia S.p.A. e Maggiore nei contratti di autonoleggio conclusi con i consumatori, consistenti: nell'addebito di spese di gestione amministrativa per la gestione di sanzioni amministrative, parcheggi, pedaggi o analoghi addebiti connessi all'utilizzo del veicolo nella misura di € 48,80 risp. € 31,72; nell'addebito di € 54,70 a titolo di spese di gestione amministrativa in caso di danneggiamento del veicolo, delle chiavi, degli accessori o della documentazione di bordo; nella previsione della decadenza del consumatore dal diritto di proporre reclami, richieste di rimborso o domande risarcitorie decorso il termine di dieci giorni lavorativi dalla riconsegna del veicolo o dalla chiusura della lettera di noleggio; nella previsione di un addebito convenzionale pari a 250 chilometri al giorno in caso di guasto del contachilometri o impossibilità di rilevare la percorrenza chilometrica; nonché di ogni clausola avente contenuto ed effetti identici o sostanzialmente equivalenti, vietandone l'ulteriore utilizzo nei rapporti con i consumatori."
6. ordina ad Avis Budget Italia S.p.A. l'invio di una comunicazione individuale ai consumatori nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 9 novembre 2013 e la data di effettiva cessazione delle relative clausole, abbiano trovato applicazione le clausole dichiarate vessatorie dalla presente sentenza dal seguente tenore minimo: “Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza pronunciata nel procedimento n. 3486/2023 R.G., ha accertato la vessatorietà di clausole utilizzate da Avis Budget Italia S.p.A. e Maggiore nei contratti di autonoleggio conclusi con i consumatori, consistenti: nell'addebito di spese di gestione amministrativa per la gestione di sanzioni amministrative, parcheggi, pedaggi o analoghi addebiti connessi all'utilizzo del veicolo nella misura di € 48,80 risp. € 31,72; nell'addebito di € 54,70 a titolo di spese di gestione amministrativa in caso di danneggiamento del veicolo, delle chiavi, degli accessori o della documentazione di bordo; nella previsione della decadenza del consumatore dal diritto di proporre reclami, richieste di rimborso o domande risarcitorie decorso il termine di dieci giorni lavorativi dalla riconsegna del veicolo o dalla chiusura della lettera di noleggio; nella previsione di un addebito convenzionale pari a 250 chilometri al giorno in caso di guasto del contachilometri o impossibilità di rilevare la percorrenza chilometrica; nonché di ogni clausola avente contenuto ed effetti identici o sostanzialmente equivalenti, vietandone l'ulteriore utilizzo nei rapporti con i consumatori. La sentenza integrale è reperibile online. Qualora almeno una di tali clausole sia stata applicata al Suo rapporto contrattuale e sia avvenuto un addebito a tale titolo, Ella può far valere il diritto alla restituzione delle somme."
11. stabilisce a carico di Avis Budget Italia S.p.A. il pagamento di € 100,00 per ogni ...